Comune di San Gillio

A 16 Km da Torino, San Gillio è situato sui brevi rilievi della regione collinare compresa tra i corsi della Dora Riparia, e della Stura di Lanzo.
Centro agricolo con industrie cartarie, meccaniche, tipografiche.

Statuto Comunale

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 28.06.1991

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 del 01.10.1991

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 09 del 31.03.1994

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 02.06.1994

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 28.06.1995

modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 22.12.1999

 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

 

ARTICOLO 1

1. Il Comune esercita autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. E’ titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione Piemonte secondo il principio della sussidiarietà. Svolge tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. E’ Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà.

4. Si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sull’autonomia degli EE.LL.

5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri EE.LL.

 

ARTICOLO 2
Territorio Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di San Gillio è costituito dalla comunità della popolazione e dal territorio che si estende per Kmq. 9, confinante con i Comuni di Givoletto, Druento, Pianezza, Valdellatorre, Alpignano e La Cassa.

2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni , operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

 

ARTICOLO 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità. Attua nei vari settori il principio di parità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi Collegiali del Comune.

2. Promuove una cultura di pace, la tutela della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato.


ARTICOLO 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi ed emarginati dalla società.

 

ARTICOLO 5
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di controllo per la difesa del suolo, del sottosuolo e dell'aria per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.

 

ARTICOLO 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Riconosce alla Associazione Turistica PRO LOCO il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica, sportiva, culturale e ricreativa.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge n° 142 del 08 giugno 1990.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

6. Il Comune tutela e promuove il diritto allo studio mediante interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico attraverso l'organizzazione di iniziative e servizi istituiti in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge regionale n° 49/85 nell'ambito delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. n° 616 del 24.04.1977.

7. Il Comune organizza il servizio pubblico di biblioteca quale affermazione dei fattori di progresso culturale e civile.

 

ARTICOLO 7
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico ed armonico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali nonché agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema di traffico veicolare adeguato ai fabbisogni della popolazione residente, che, ispirandosi al principio di allontanare dall'abitato il traffico di semplice transito, si armonizzi con la naturale quiete richiesta dagli insediamenti abitativi e scolastici.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

 

ARTICOLO 8
Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

5. Promuove interventi diretti alla realizzazione del principio di uguaglianza e pari opportunità tra uomo e donna in ogni ambito di attività.

 

ARTICOLO 9
Programmazione economico,sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della Legge n° 142 del 08 giugno 1990 e s.m.i., il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune ricerca in particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Torino e la Regione Piemonte.

 

ARTICOLO 10
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della Legge n° 142 del 08 giugno 1990.

2. Riconosce che presupposto alla partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

 

ARTICOLO 11
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

la costituzione di aziende municipalizzate;
la partecipazione a Consorzi od a Società per azioni a prevalente capitale pubblico;
la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
la concessione a terzi;
apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

 

TITOLO II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

ARTICOLO 12

Il Consiglio Comunale - Poteri

1. Il Consiglio Comunale e’ dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, delibera l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune controllandone l'attuazione.

 

ARTICOLO 12 bis

Partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche di mandato

1. Entro 80 giorni dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco mette a disposizione del Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. Entro i successivi 20 giorni ciascun Consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte o osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi 20 giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del Bilancio Preventivo e del Bilancio Pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art.36 comma 2 del D. Lgs. 25.02.1995,n.77 e s.m.i.

4. Il Consiglio,qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

 

ARTICOLO 13
Prima adunanza

1. Nella prima seduta consiliare viene effettuata la convalida dei Consiglieri.

2. La prima seduta del Consiglio neo-eletto deve essere convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. La seduta è presieduta dal Sindaco.

 

ARTICOLO 14
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione dell'ordine del giorno e della data dell'adunanza. Tali adempimenti vengono assolti in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, da chi lo sostituisce ai sensi di Legge.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo e delle linee programmatiche di mandato.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

 

a) per iniziativa del Sindaco;
b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

Le relative modalità sono stabilite nel regolamento.  

 

4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

 

ARTICOLO 15
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le attribuzioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale garantendo in ogni caso la partecipazione della minoranza. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15 bis
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, Commissioni di indagine, controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla Presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla Minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della Commissione.

3. La Commissione opera nell’ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.  

4. Il funzionamento della Commissione di indagine è pari a quello delle Commissioni permanenti ed è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

 

ARTICOLO 16
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nonché alle modalità della convocazione, alla pubblicità e validità delle sedute e delle deliberazioni, sono contenuti in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei voti.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

ARTICOLO 17
Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero Comune.

2. La posizione giuridica e lo status, le dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri sono regolati dalla legge; sono altresì stabiliti dalla legge l'entità ed i tipi di indennità ad essi spettanti.

3. Essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente devono rispondere.

 

ARTICOLO 18
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giustificato motivo da’ luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza e’ sottoposta al Consiglio Comunale. Copia della delibera e’ notificata all’interessato entro 10 giorni.

 

ARTICOLO 19
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

4. Ha diritto di ottenere dal Sindaco un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso l’attività di conferenza dei Capigruppo. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

5. ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

 

ARTICOLO 20
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
 

ARTICOLO 21
Consigliere Anziano

1. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze e a parità di voti il più anziano di età.

 

ARTICOLO 22
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e Segretario Comunale unitamente al nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. E’ istituita la conferenza dei Capigruppo la cui disciplina, funzionamento ed attribuzioni sono contenute nel Regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

 

SEZIONE I
ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

 

ARTICOLO 23
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di quattro Assessori scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 23 della Legge n° 81 del 25.03.1993, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alla seduta del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

 

ARTICOLO 24
Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco e resta in carica, assieme al Consiglio, fino alla elezione. del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

2. Tra i componenti della Giunta, il Sindaco nomina un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

 

ARTICOLO 25
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

 

ARTICOLO 26
Durata in carica - surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, decadenza, rimozione, impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, la Giunta resta in carica, assieme al Consiglio, fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco procede alla sostituzione e ne dà comunicazione al Consiglio.

 

ARTICOLO 27
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione è nominato dal Sindaco, e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge n° 55 del 19.03.1990, come modificato dall'art. 1 Legge n° 16 del 18.01.1992 e nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 23.

 

ARTICOLO 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

 

ARTICOLO 29
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza dell'intera Giunta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

 

ARTICOLO 30
Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

 

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla Legge.

 

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge n° 154 del 23.04.1981, nonché i casi in cui avviene di diritto la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio
o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2, del presente Statuto.

4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 del presente Statuto.

 

ARTICOLO 31
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 

SEZIONE II
ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

 

ARTICOLO 32
Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente collegialmente, in seno alla Giunta Comunale. La loro attività è organizzata e coordinata dal Sindaco. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio.
Forniscono al Segretario Comunale ed al personale di qualifica apicale le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

4. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.

 

ARTICOLO 33
Incarichi temporanei a Consiglieri

1. La Giunta può individuare, con atto deliberativo incarichi specifici a carattere temporaneo da attribuire ad uno o più consiglieri i quali opereranno secondo le modalità previste dal regolamento.

 

ARTICOLO 34
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti che per la legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 35
Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

 

CAPO IV
IL SINDACO

 

ARTICOLO 36
Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale e rappresentante legale dell'Ente. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. Il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Egli è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno e determinando il giorno dell'adunanza, organizza e coordina l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'Ente. Sovrintende al funzionamento ed alla esecuzione degli atti e dei servizi nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate dall'Ente.

3. Indice i Referendum comunali.

4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge. Gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché quelli di collaborazioni esterne possono essere conferiti nell'ambito di tutti i settori di attività del Comune e per un periodo non superiore ad un quinquennio. I suddetti incarichi devono rispondere a criteri di professionalità e competenza in relazione alle funzioni da espletare.

5. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi del Consiglio nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche.

6. Nomina, designa e revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio, i Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nei termini stabiliti dall'art. 13 Legge n° 81/93 quando tale nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio. In quest'ultimo caso è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti: quando deve essere rappresentata la minoranza sono nominati coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

7. Comunica al Consiglio Comunale, motivandola, la revoca dei singoli Assessori.

8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.

9. Esercita le funzioni di ufficiale di governo in conformità all'art. 38 della Legge n° 142 del 08 giugno 1990.

10. Ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori ed ai Consiglieri.

11. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare.

12. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

13. In caso di assenza od impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.

14. Provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione civile.

15. Nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al regolamento approvato con D.P.R. 465/1997 può altresì revocarlo per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato previa deliberazione della G.C. 16 Può nominare un direttore generale mediante la stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 ab. e con le stesse modalità potrà procedere alla revoca. può conferire dette funzioni al Segretario comunale.

 

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

 

ARTICOLO 37
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui all'art. 10, le associazioni che operano sul territorio e garantisce ai cittadini un'informazione tempestiva e completa degli atti dell'Amministrazione.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

 

ARTICOLO 38
Diritti di petizione

1. Tutti i cittadini in forma singola od associata, possono rivolgere petizioni al consiglio Comunale per chiedere provvedimenti od esporre comuni necessità, ai fini della migliore tutela di interessi collettivi.

2. La competente Commissione Consiliare all'uopo formata, decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

 

ARTICOLO 39
Interrogazioni

1. Tutti i cittadini in forma singola od associata, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a secondo delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

 

ARTICOLO 40
Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli od in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini pari ad almeno un quinto del corpo elettorale, risultante al trentuno dicembre dell'anno precedente.

3. La proposta deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

 

a) revisione dello Statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazioni per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.

 

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

 

ARTICOLO 41
Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro novanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

 

ARTICOLO 42
Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, è escluso nei casi previsti dall'art. 40 comma 3 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

 

a) nel caso sia deliberato dal consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte di un numero di cittadini pari ad almeno un quinto del corpo elettorale risultante al trentuno dicembre dell'anno precedete.

 

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alle votazioni, altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

 

ART. 42 bis
Referendum abrogativi e propositivi

Su richiesta del 35% del corpo elettorale il sindaco indice referendum propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

4. hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune compresi nella revisione dinamica precedente il referendum.

5. il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. Se l’esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio, entro 90 gg. dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.

6. le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal C.C. a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

 

CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

ARTICOLO 43
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il Comune si dota di apposito regolamento in osservanza dei principi stabiliti dalla L.241/1990.

 

ARTICOLO 44
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

 

a) il servizio ed il responsabile del procedimento;
b) l'oggetto del procedimento;
c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

 

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità stabilite di volta in volta.

 

ART. 44 bis
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall’art.7 L.142 /90.

CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

 

ARTICOLO 45
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o dal regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale sono a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

 

ARTICOLO 46
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi necessari, e di accedere in generale alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

 

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

 

ARTICOLO 47
Istituzione attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buono andamento dell'Ammi¬nistrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di in¬tervento del Difensore Civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti, copia di atti e documenti nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

8. esercita il controllo sugli atti del Comune nei casi previsti dal comma 38 art.17 L.127/1997 e con le modalità di cui al successivo comma 39.

 

ARTICOLO 48
Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

 

ARTICOLO 49
Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

 

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli assessori extraconsiliari;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di ente od azienda dipendente del Comune;

e) i parenti dei consiglieri comunali in carica fino al quarto grado.

 

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale.

 

ARTICOLO 50
Durata in carica, decadenza revoca

1. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'art. 30, comma 2, del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri comunali.

 

ARTICOLO 51
Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore civico può competere un'indennità di carica determinata dal Consiglio Comunale.

 

ARTICOLO 52
Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

 

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale, entro il trentuno marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni o suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti od aziende, oggetto del suo intervento.

 

ARTICOLO 53
Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

 

TITOLO IV
NORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

 

ARTICOLO 54
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

 

ARTICOLO 55
Consorzi

1. Il Comune promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

 

ARTICOLO 56
Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di pro¬gramma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Provincie e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. IL Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale.

3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla Legge.

 

TITOLO V
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

ARTICOLO 57
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Direttore generale se nominato ed agli istruttori direttivi se presenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento sul lavoro.

3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree, uffici e unità operative.

 

ARTICOLO 58
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

 

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

 

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

 

ARTICOLO 59
Personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia , funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

2. il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale e di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto EE.LL.

4. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

ARTICOLO 60
Segretario comunale - direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici re dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art.51 bis della L.142/1990inserito dall’art.6 comma 10 della L.127/1997. in tal caso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con provvedimento di conferimento dell’incarico.

4. In relazione al combinato disposto dell’art.51 comma 3 bis della L.142/1990, come modificato dall’art.2 comma 13 L.191/1998 e 17 comma 68 lett.c) della L.127/1997 è data facoltà al sindaco di attribuire al segretario con diritto a compenso aggiuntivo, competenze ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta.

5. Il Segretario comunale presiede le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, l'affidamento di forniture e la vendita di beni patrimoniali ed è responsabile dell'attuazione dei relativi procedimenti in relazione alle norme di legge e di regolamento.

6. Parimenti, secondo le modalità del regolamento, il Segretario presiede le commissioni di concorso previste per l'assunzione a qualsiasi titolo del personale dell'Ente.

 

ARTICOLO 61
Organizzazione amministrativa

1. L’organizzazione amministrativa del comune si articola in aree costituite da uffici e unità operative. Alle aree presiedono i responsabili di area ai quali sarà affidato il compito di coordinamento degli uffici compresi nell’area di appartenenza

2. I responsabili di area curano l’ esecuzione delle direttive del direttore generale, se nominato, provvedono all’attuazione dei programmi e dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell’Ente, assistono il sindaco e la Giunta C. nella predisposizione dei programmi e nell’espletamento delle funzioni di competenza.

3. Spettano ai dipendenti responsabili di area tutti i compiti di gestione amministrativa che non comportino scelte discrezionali di indirizzo politico-amministrativo.

4. Il direttore generale, se nominato, unitamente al segretario comunale e agli istruttori direttivi, esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi elettivi soluzioni e proposte.

5. La conferenza dei responsabili è costituita dal segretario comunale, dal direttore generale, se nominato, e dai responsabili di area e alla stessa possono essere chiamati i dipendenti ai quali è stata assegnata la responsabilità di uffici. La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno per la pianificazione e coordinamento della gestione amministrativa e per la verifica del funzionamento dell’apparato amministrativo.

 

ARTICOLO 62
Funzioni a rilevanza esterna

1. I regolamenti determinano le modalità per l'esercizio da parte dei Responsabili della facoltà di disporre ordinazioni e liquidazioni di spesa inerenti il perseguimento di obiettivi determinati e sulla base di progetti e/o programmi approvati dal Consiglio o dalla giunta e nel limite dei fondi all'uopo stanziati, con l'obbligo di rendiconto dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti.

 

ARTICOLO 63
Direzione di aree funzionali

1. La Giunta Comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici e può conferire l'incarico di direzione e di coordinamento delle aree funzionali al personale di qualifica apicale presente in uno dei settori della medesima area.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato e’ risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termie di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

 

CAPO II
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

 

ARTICOLO 64
L'istituzione e l'azienda

1. I servizi pubblici aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione; quelli a rilevanza economica imprenditoriale a mezzo azienda speciale.

 

ARTICOLO 65
Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola la finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 13 e 15 L. nº 81/1993.

3. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed un speciale competenza tecnica od amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

 

ARTICOLO 66
Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge nº 142 del 08 giugno 1990, si compone di cinque membri, nominati dal Sindaco, con le modalità di cui all'art. 65, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore e l'organico sono nominati dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, prov¬vede alla copertura degli eventuali costi sociali.

 

ARTICOLO 67
Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'ap¬provazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sulle istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica-finanziaria dell'ente, società ed azienda e degli obiettivi raggiunti.

 

ARTICOLO 68
Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della Legge nº 142 del 08 giugno 1990, lo stato giuridico ed il trattamen¬to economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

 

TITOLO VI
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

 

ARTICOLO 69
Demanio e patrimonio

1. IL Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle di¬sposizioni delle Legge speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

 

ARTICOLO 70
Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla Legge nº 392 del 27 luglio 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ARTICOLO 71
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge nº 142 del 08 giugno 1990, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. I contrati, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

 

ARTICOLO 72
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla Legge. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura dei programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune. con apposito regolamento del consiglio Comunale sono emanate le norme rela¬tive alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale.

3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal comune, so¬no trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il comune ha una partecipazione finanziaria.

 

ARTICOLO 73
Revisore dei conti
controllo economico-finanziario e della gestione

1. Il Consiglio comunale, elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti deve essere scelto:

 

a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

 

3. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di i indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Apposito regolamento disciplina il controllo economico interno della gestione e la collaborazione del revisore con il Consiglio e l'organizzazione degli uffici per soddisfare le esigenze del revisore.

Il Segretario, gli istruttori direttivi ed i responsabili dei settori, sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

 

TITOLO VII
L'ATTIVITA' NORMATIVA

 

ARTICOLO 74
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge nº 142 del 08 giugno 1990, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti sta¬tali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiara¬zione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regola¬mento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

 

ARTICOLO 75
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 40 del presente statuto.

2. i regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), della Legge nº 142 del 08 giugno 1990, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, da effettuare dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della Legge nº 142 del 08 giugno 1990, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

 

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO

 

ARTICOLO 76
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della Legge del 08 giugno 1990.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. la deliberazione di abrogazione totale dello statuto, non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo sta¬tuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal gior¬no di entrata in vigore del nuovo statuto.

 

ARTICOLO 77
Norme transitorie e finali

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

 

SI CERTIFICA CHE LO STATUTO COMUNALE, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 22 DICEMBRE 1999, E’ STATO:

 

  • AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI SAN GILLIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI DAL 15/2/00 AL 16/3/00;
  • PUBBLICATO SUL BOLLETTINO REGIONALE N. 10 DELL’ 8/3/2000.

 

SAN GILLIO,12/4/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAVINALE DOTT.SSA CATERINA